Il diritto a detrarre l'IVA relativa ai beni e ai servizi acquistati o importati è una facoltà che va esercitata in sede di liquidazione periodica o, al più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno in cui tale diritto è sorto, "previa annotazione della fattura di acquisto o della bolletta doganale" nel registro di cui all'art.25 del DPR 633/72. Con risposta a interpello 17.4.2025 n. 115, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che, in caso di mancata registrazione nei termini, non è consentito il ricorso alla dichiarazione integrativa di cui all'art. 8 co. 6-bis del DPR 322/98.
Nel rispetto dei principi di effettività e neutralità, il soggetto passivo che non abbia esercitato il diritto alla detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti documentati nelle fatture ricevute entro i termini previsti dalla norma, può recuperare l'imposta presentando una dichiarazione integrativa "a favore" (circ.1/2018). Tale chiarimento va però letto alla luce di quanto precisato nella risposta a interpello n.479/2023. In quella sede, l'Amministrazione finanziaria ha ritenuto possibile il ricorso alla dichiarazione integrativa laddove il soggetto passivo, "beneficiario del diritto alla detrazione" avesse omesso di esercitare tempestivamente tale facoltà, "pur avendo ricevuto e registrato la fattura di acquisto".
Nel caso in esame, il cessionario/committente non ha annotato le fatture ricevute, non detraendo l'imposta nei termini stabiliti e rinunciando così definitivamente al proprio diritto.