L'Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 316/2019, ha chiarito che in una operazione di fusione per incorporazione di una società interamente partecipata, l'imputazione della perdita da disavanzo da annullamento alla riserva in sospensione di imposta di cui all'articolo 15, comma 18, D.L. 185/2008, deve essere assoggettata ad imposizione. Considerato, infatti, che la differenza da «annulla-mento» deve imputarsi direttamente a riduzione del patrimonio netto post-operazione straordinaria, compensandolo con una o più riserve, qualora si decida di ridurre il saldo di rivalutazione in sospensione d'imposta, lo stesso sarà tassabile.