La fattura elettronica emessa per omaggi a se stessi (ex autofattura), come quella emessa per autoconsumo, deve essere sempre inviata allo SdI, anche se, come confermato dall’Agenzia delle entrate con la faq 139 i dati del cedente/prestatore vanno inseriti non solo nella sezione «Dati del cedente/prestatore», ma anche in quella «del cessionario/committente». Così facendo, però, l’emittente la vede nel proprio portale «Fatture e corrispettivi» di Fisconline o Entratel, non solo tra le fatture emesse, ma anche tra quelle passive ricevute. Si ritiene che quest’ultima fattura non debba essere registrata nel registro Iva degli acquisti ovvero, se viene registrata, non possa essere detratta la relativa Iva.