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Socio amministratore e doppia contribuzione, la Cassazione ribadisce le regole

Pubblicato il 26 agosto 2019 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

La Corte di Cassazione, con una serie di sentenze "gemelle" (Cass. 26 luglio 2019, nn. 20369 , 20370, 20371, 20372), torna ad intervenire sul tema dell'individuazione degli obblighi contributivi del socio amministratore di Srl, già iscritto alla gestione cd. separata dell'Inps, con riferimento alla sua eventuale iscrizione anche alla gestione esercenti attività commerciale.

La fattispecie oggetto delle sentenze è, in estrema sintesi, così riassumibile: un soggetto, già iscritto quale socio amministratore di una società alla gestione separata ex articolo 2, comma 26, legge n. 335 del 1995, riceveva una cartella esattoriale notificata dall'Inps per la riscossione di contributi e sanzioni per la mancata iscrizione alla gestione commercianti ex art. 1, comma 203 della legge n. 662/1996, per il fatto di svolgere all'interno della stessa azienda attività commerciale.

I giudici della Suprema Corte di Cassazione chiariscono subito il senso delle regola espressa dall'art. 1, comma 208, della legge n. 662/1996 e dalla relativa norma di interpretazione autentica (art. 12, D.L. n. 78/2010): «l'esercizio di attività di lavoro autonomo, soggetto a contribuzione nella Gestione separata, che si accompagna all'esercizio di attività di impresa commerciale, artigiana o agricola, la quale di per sé comporti l'obbligo dell'iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l'Inps, non è regolato dal principio dell'attività prevalente, trattandosi di attività distinte e, sotto questo profilo, autonome, sicché parimenti distinto ed autonomo resta l'obbligo assicurativo nella rispettiva gestione e non operando, pertanto, il criterio di cui alla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, dell'unificazione della posizione previdenziale in un'unica gestione in base all'individuazione dell'attività "prevalente"». (Cass. SS.UU. nn. 17076/2011, 9153/2012 e 9803/2012).

La sentenza ricorda che ognuna delle due distinte attività, quella di amministratore di Società e quella commerciale, debba essere valutata, ai fini dell'esistenza dell'obbligo contributivo, secondo gli ordinari criteri. La sussistenza di un'attività comportante l'obbligo contributivo nei confronti della gestione commercianti va valutata con i criteri di cui all'art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996, ovvero: «L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali … sussiste per i soggetti partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza».

Continuano così i giudici della Cassazione: «La verifica della sussistenza dei requisiti di legge per tale "coesistenza" è compito del giudice di merito e deve essere effettuata in modo puntuale e rigoroso, indispensabile essendo che l'onere probatorio (il quale, secondo le ordinarie regole, grava sull'ente previdenziale, tenuto a provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo) venga compiutamente assolto, potendo assumere rilevanza ai fini di tale valutazione e, quindi, della prova del personale apporto all'attività di impresa con diretta ed abituale ingerenza dell'amministratore nel ciclo produttivo della stessa, elementi quali la complessità o meno dell'impresa, l'esistenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni».

La Corte di Cassazione conclude affermando che la sentenza della Corte di Appello risulta coerente con il parametro normativo che richiede per l'iscrizione alla gestione commercianti lo svolgimento di attività lavorativa personale e prevalente, «avendo la Corte territoriale, sul presupposto che l'attività svolta dal (ricorrente) implicava l'espletamento presso la (società) di compiti riconducibili al ruolo gestorio da questi ricoperto contestualmente all'espletamento di analogo incarico presso altre società, escluso, con accertamento di fatto in alcun modo investito di censura, l'obbligo del medesimo all'iscrizione presso la gestione commercianti».


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