In materia di violazione delle norme di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, il tardivo adempimento alle prescrizioni dell'organo amministrativo resta un “post factum” del tutto neutro rispetto al disvalore dell'illecito penale a fini dell'esclusione della punibilità che ricorre quando l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento del trasgressore risulta non abituale (articolo 131 bis del codice penale). In questi termini si è sostanzialmente espressa la Corte di cassazione con la sentenza 36319/2019 .
I fatti si riferiscono al ricorso avverso la sentenza di primo grado con cui il titolare di una azienda è stato condannato a 3mila euro di ammenda per una delle violazioni previste dall'articolo 159, comma 2, lettera A, del Dlgs 81/2008 in quanto, pur avendo ottemperato alle prescrizioni impartitegli dall'organo di vigilanza, non ha poi provveduto al pagamento della relativa sanzione in sede amministrativa.
Questa procedura è regolamentata dall'articolo 24 del Dlgs 758/1994 il quale prevede che le contravvenzioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro si estinguono se il contravventore adempie alle prescrizione impartite dall'organo di vigilanza nel termine da questi fissato e provvede al pagamento entro trenta giorni in sede amministrativa (quella dello stesso organo di vigilanza) della contravvenzione commessa nella misura pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita.
In altre parole l'imprenditore ha adempiuto alle prescrizioni ma non ha pagato in sede amministrativa. Contro la richiesta di versare tale importo ha fatto ricorso in tribunale chiedendo l'applicazione dell'articolo 131 bis del codice penale , ma è stato condannato all'ammenda di 3mila euro. Avverso la sentenza il contravventore, in base all'articolo 593, terzo comma, del codice di procedura penale, ha proposto ricorso direttamente alla Corte di cassazione.
La Suprema corte ha precisato che se il pagamento della oblazione, a cui il contravventore viene ammesso a seguito della eliminazione della violazione, configura una causa di estinzione del reato, così come regolamentato dall'articolo 24, a maggior ragione il mancato pagamento della somma prescritta in sede amministrativa, e posta come una delle due condizioni per l'estinzione del reato contravvenzionale, non elimina la contravvenzione che, tra l'altro, si è già perfezionata in tutti i suoi elementi costitutivi al momento della constatazione coincidente con il sopralluogo in cantiere.
La causa di non punibilità prevista dall'articolo 131-bis, rimessa al potere discrezionale del giudice, è riferibile soltanto al momento successivo a quello del perfezionamento di tutti gli estremi del reato che, nel caso in esame, si è già perfezionato in tutti i suoi elementi costitutivi.
Peraltro, la natura del reato di pericolo presunto, caratterizzante la contravvenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, avrebbe implicato una valutazione complessiva criminosa, correlata alla lesione potenziale del bene giuridico tutelato dalla norma speciale di sicurezza in questione che, tuttavia, implicitamente, non risulta che il giudice di merito l'abbia ignorata.