Con la nota n. 7104 del 12 agosto 2019, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce alcuni chiarimenti in merito alla sussistenza del diritto alla restituzione della somma versata ai fini dell’emissione del provvedimento di revoca della sospensione dell’attivita` imprenditoriale.
La sospensione dell’attività imprenditoriale è un provvedimento irrogabile quando i lavoratori “in nero” accertati siano in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, nonché in caso di gravi e ripetute violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
A seguito dell’emanazione del provvedimento di sospensione, i medesimi organi di vigilanza su richiamati possono revocare la propria decisione laddove si verifichino le seguenti condizioni:
- regolarizzazione dei lavoratori in nero ovvero ripristino delle regolari condizioni di lavoro;
- pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.000 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare (3.200 euro nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza sul lavoro).
Inoltre, la revoca può avvenire versando il 25% della somma aggiuntiva dovuta, oppure l'importo residuo, maggiorato del 5%, entro sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza di revoca.
L’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che, nel caso in cui il provvedimento perda efficacia in conseguenza della mancata adozione della decisione sul ricorso amministrativo, la decadenza del provvedimento di sospensione, a seguito dello spirare del termine di 15 giorni, opera ex nunc, con salvezza degli effetti già maturati. L’Ispettorato specifica che la decadenza del provvedimento di sospensione, a seguito dello spirare del termine di 15 giorni, opera ex nunc, con salvezza, pertanto, degli effetti gia` maturati.