Il diritto alla rivalsa dell’Iva da “accertamento” per il cedente/prestatore è diventata la regola anche in mancanza di un atto impositivo da parte dell’Agenzia delle entrate. Solo con gli interventi degli ultimi anni sono state poste le condizioni per l’estensione del principio. Dapprima la circolare n. 23/E/2017 ha previsto che il cedente/prestatore che aveva aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all’articolo 11, D.L. 50/2017, poteva esercitare la rivalsa; poi con le risposte a interpello n. 128/2019 e n. 129/2019 hanno confermato la possibilità per il cedente/prestatore, che abbia aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie ex articolo 6, D.L. 119/2018, di rivalersi ai fini Iva nei confronti del cessionario/committente in merito all’imposta versata. Da ultimo (risposta a interpello n. 349/2019), ha risolto anche la questione collegata alla definizione agevolata dei pvc. In maniera espressa dall’Agenzia delle entrate hanno chiarito che, nel caso di valida definizione agevolata del pvc ex articolo 1, D.L. 119/2018, è consentito il diritto alla rivalsa ex articolo 60, comma 7, per un importo pari a quanto pagato per la definizione.