La Corte di Giustizia UE nella causa C-71/18, ha stabilito che se un’impresa vende un’area con il soprastante fabbricato si tratta di un contratto che non ha ad oggetto la cessione di un terreno edificabile (quindi, non si tratta di una operazione Iva imponibile) se è “economicamente indipendente” da altre operazioni successive; e ciò anche se anche se l’intenzione delle parti contraenti, già espressa al momento della compravendita, è che il fabbricato sia totalmente o parzialmente demolito per fare posto a un nuovo fabbricato. In sostanza, se l’operazione di cessione e l’operazione di demolizione e ricostruzione sono “economicamente indipendenti”, al prezzo pattuito per l’operazione di cessione del fabbricato e dell’area non va aggiunta l’Iva.