La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22754/2019, ha statuito che l’atto di dotazione del trust è una situazione nella quale non si manifesta alcuna capacità contributiva pertanto, si deve ritenere che: l’atto istitutivo del trust, in quanto originatore del vincolo del trust, ma non comportante alcun trasferimento di patrimonio (restando perciò al di fuori del campo di applicazione dell’imposta di donazione), debba esser tassato con l’imposta di registro in misura fissa (di 200 euro); l’atto di dotazione del trust, in quanto “atto da qualificarsi come di natura non traslativa” (perciò al di fuori del campo di applicazione dell’imposta di donazione) debba esser tassato – qualunque oggetto esso abbia: immobili, crediti, mobili, quote di partecipazione, denaro, strumenti finanziari etc. – con l’imposta di registro in misura fissa (di 200 euro); se l’atto di dotazione del trust ha per oggetto beni immobili, l’imposta ipotecaria e l’imposta catastale si applicano nella misura fissa di 200 euro cadauna.