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Ripetizione del patto di prova, la Cassazione detta le condizioni

Pubblicato il 17 settembre 2019 Il Sole 24 ore; Italia Oggi;

Sì alla ripetizione del patto di prova se vi sia la necessità per il datore di lavoro di verificare, oltre alle qualità professionali, anche il comportamento e la personalità del lavoratore in relazione all'adempimento della prestazione. È il principio che emerge dalla sentenza della Corte di cassazione del 12 settembre 2019, n. 22809.

La vicenda esaminata riguarda un conducente di linea, in prova, che alla guida di un autobus, con passeggeri a bordo, rimanendo tra le due barriere di un passaggio a livello nel frattempo abbassatesi, per evitare lo scontro col treno si trovava costretto ad eseguire una retromarcia, urtando il portellone dell'autobus contro una delle barriere e danneggiando quest'ultima. A seguito di tale "incidente" la società datrice aveva intimato al lavoratore il licenziamento.

Per la ricostruzione della vicenda è necessario sottolineare che il conducente, prima di essere assunto a tempo indeterminato, con patto di prova, aveva lavorato per la stessa società di trasporti con le medesime mansioni di operatore di esercizio (conducente di linea) e lo stesso livello di inquadramento, in esecuzione di quattro contratti a tempo determinato complessivamente per quasi un anno e mezzo. La società di trasporti riteneva legittima, trovando conferma nella sentenza di appello, l'apposizione del patto di prova al contratto di lavoro a tempo indeterminato, nonostante le pregresse esperienze lavorative presso la stessa società, sulla scorta di quanto disposto dall'allegato A, articolo, 9, comma 1, del Regio Decreto n. 148 del 1931, il quale prevede che «le assunzioni del personale di ruolo vengono disposte, di regola, per il servizio di prova».

La Cassazione, nella sentenza in commento, ricorda che, secondo il proprio indirizzo prevalente, la ripetizione del patto di prova in successivi contratti di lavoro col medesimo datore e per le stesse mansioni è legittima ove sia dimostrata l'esigenza datoriale di verifica ulteriore del comportamento del lavoratore rilevante ai fini dell'adempimento della prestazione, in relazione a mutamenti che possano essere intervenuti per molteplici fattori, attinenti alle abitudini di vita o a problemi di salute. Data tale premessa i giudici di legittimità, nel cassare la sentenza di merito, affermano che l'articolo 9 dell'all. A al Regio Decreto n. 148 del 1931, «nel prevedere che le assunzioni del personale di ruolo siano disposte "di regola" per il servizio di prova, non esclude che, ove la verifica dell'interesse di entrambe le parti a sperimentare la convenienza del rapporto sia già intervenuta con esito positivo per le stesse mansioni e per un congruo lasso di tempo, la ripetizione del patto di prova in successivi contratti di lavoro tra le medesime parti sia ammissibile solo se, in base all'apprezzamento del giudice di merito, vi sia la necessità per il datore di lavoro di verificare, oltre alle qualità professionali, anche il comportamento e la personalità del lavoratore in relazione all'adempimento della prestazione, trattandosi di elementi suscettibili di modificarsi nel tempo per molteplici fattori, attinenti alle abitudini di vita o a problemi di salute».


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