L'Agenzia delle entrate con la risposta a interpello n. 389/2019 ha risolto i problemi in merito all’emissione della fattura nel mese successivo a quello di effettuazione e il vincolo di riportare l'esigibilità dell'imposta nel mese precedente. La posizione dell'Agenzia delle entrate puntualizza quanto già affermato dalla circolare n. 14/E/2019. Non c'è più dubbio che gli operatori potranno predisporre la fattura nei primi giorni del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, indicare in fattura la data dell'ultimo giorno del mese di esigibilità dell'imposta e trasmettere la fattura al SdI entro il 15 del mese successivo.