Generalmente i Tribunali non ritengono ammissibili le proposte di concordato preventivo fondate su piani di risanamento che abbiano una durata superiore a 5/6 anni, sia perché l’affidabilità delle previsioni che ne sono oggetto è tanto inferiore quanto più ampio è il periodo cui esse si riferiscono, sia in attuazione del principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 1521/2013, circa la necessità - ai fini della fattibilità del concordato - che il soddisfacimento dei creditori avvenga, oltre che in misura non irrisoria, anche “in tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti”, costituendo la celere esecuzione del concordato «causa concreta» del concordato stesso. Ciò nonostante, secondo l’Agenzia delle entrate il pagamento dei debiti fiscali può legittimamente avvenire con una dilazione più ampia della durata del piano, dipendendo tale decisione solo dal singolo creditore e quindi, relativamente ai debiti fiscali, dall’Amministrazione.