La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27614/2019, ha sancito che deve risarcire il cliente il notaio che roga un atto di trasferimento di immobile quando il venditore è stato dichiarato fallito. E dimostrare la difficoltà della ricerca, perché riferita a un territorio diverso da quello in cui è stato stipulato il negozio, non esclude la responsabilità. L’impedimento non può essere, infatti, invocato dal professionista che, per svolgere le sue funzioni, ha pieno accesso in tutto il territorio nazionale alle informazioni necessarie a garantire la stabilità degli effetti degli atti.