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Contribuzione apprendisti non subordinata al Durc

Pubblicato il 03 ottobre 2019 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

La contribuzione ridotta per gli apprendisti non si configura come un beneficio contributivo e in quanto tale non è subordinata alla sussistenza del requisito della regolarità contributiva. È questa in sintesi la motivazione con cui la Corte d'appello di Milano con la sentenza n.1075/2019 ha rigettato il ricorso dell'Inps per ottenere la conferma di alcuni avvisi di addebito con cui aveva dichiarato un'azienda decaduta dal regime contributivo agevolato del contratto di apprendistato per mancanza del requisito della regolarità contributiva.

La vicenda giudiziaria ha avuto origine da alcuni avvisi di addebito emessi dall'Istituto, successivamente a delle note di rettifica dei modelli DM 10, per revocare in base all'articolo 1, comma 1175 della legge 296/2006 «i benefici contributivi» dell'apprendistato, in ragione dell'irregolarità contributiva riscontrata, sanata dall'azienda oltre il termine ii 15 giorni dalla notifica dell'invito a regolarizzare.

La società interessata aveva presentato ricorso al tribunale di Milano, invocando da un lato la mancanza della prova della ricezione dell'invito a regolarizzare, e dall'altro, nel merito, l'inapplicabilità dell'articolo 1, comma 1175, della legge 296/2006, in quanto il regime contributivo dell'apprendistato non si configura come uno sgravio, bensì come un regime ordinariamente applicato a una categoria di lavoratori (gli apprendisti).

Mentre il giudizio di primo grado si era concentrato sulla questione preliminare della prova dell'avvenuta ricezione dell'invito, la Corte d'appello, dopo avere accolto dall'Inps l'ulteriore prova dell'attestazione dell'avvenuta consegna della pec, ha rigettato nel merito il ricorso dell'Istituto in quanto essendo l'apprendistato un contratto speciale dotato di un proprio speciale regime contributivo, non si configura come un beneficio contributivo sottoposto alla condizione della regolarità contributiva.

Il giudizio di secondo grado si fonda nel merito sull'eventuale applicabilità dell'articolo 1, comma 1175, della legge 296/2006 che subordina, tra l'altro, il diritto a fruire delle agevolazioni contributive e normative al possesso della regolarità contributiva, documentata dal cosiddetto Durc positivo, emesso a valle di un procedimento di verifica, denominato Durc on Line e introdotto dal Dm del 30 gennaio 2015.

In particolare, l'articolo 4 di tale decreto disciplina la procedura da seguire nel caso di mancato accertamento della regolarità contributiva, prevedendo che in tal caso l'Inps debba trasmettere al datore via pec l'invito a regolarizzare, a seguito della ricezione del quale il datore ha 15 giorni di tempo per sanare l'irregolarità, e consentire in questo modo l'emissione del Durc positivo. Al contrario, decorso tale termine, la verifica fornirà un risultato negativo, con conseguente perdita delle agevolazioni contributive.

I giudici di secondo grado hanno concluso per la non applicabilità al contratto di apprendistato dell'articolo 1 comma 1175 della legge n. 296/2006, richiamando l'interpretazione fornita dal ministero del Lavoro con la circolare n. 5/2008 e con la nota n. 1677/2016, recepita dall'Inps nella circolare n. 51/2008 e richiamata dalla Cassazione nella sentenza n.6428/2018.

Secondo il parere del Lavoro poiché l'agevolazione rappresenta una deroga al regime ordinario contributivo con applicazione di un'aliquota ridotta, non si configura come tale il caso di un regime contributivo previsto come regola per un determinato settore o categoria di lavoratori, tra i quali vengono espressamente citati gli apprendisti, con conseguente inapplicabilità della condizione preliminare della regolarità contributiva.


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