La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24672/2019, ha affermato che in caso di trasferimento di merce nell’UE senza una compravendita, il valore in dogana deve essere determinato seguendo la rigida e sequenziale applicazione dei cosiddetti metodi secondari e non può farsi immediato riferimento al valore di rivendita delle merci nell’UE.
I metodi secondari sono quattro e devono essere applicati nel loro ordine di presentazione, salva inversione del terzo con il quarto, su richiesta dell’importatore: 1) valore di merci identiche; 2) valore di merci similari; 3) valore dedotto dai prezzi di rivendita delle merci nella Ue; 4) valore calcolato sulla base di una ricostruzione degli utili, meno i costi e le spese generali.