La numerazione e datazione delle fatture non vanno sempre a braccetto. Con la risposta all’interpello n. 389/2019, l’Agenzia delle entrate precisa che nella fattura differita può essere indicata una qualsiasi data di emissione, in relazione ai DDT emessi nel mese di riferimento, con una preferenza per la data dell’ultima operazione (che rimane, però, soltanto come facoltà e non come obbligo). Un altro tema che meriterebbe un immediato approfondimento da parte dell’Agenzia delle entrate è la numerazione delle fatture e il rispetto dell’ordine cronologico.