«Gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair value». È una delle principali modifiche introdotte all’articolo 2426, cod. civ. dal D.Lgs. 139/2015. L’Oic 32 prevede che, al momento di emissione/sottoscrizione iniziale dello strumento che incorpora un derivato, il valore complessivo del contratto sia suddiviso nelle sue 2 componenti (contratto primario e derivato incorporato) e che – successivamente – le stesse vengano valutate in maniera autonoma secondo le proprie regole contabili. Nel caso delle obbligazioni convertibili, costituite da un contratto primario (debito per l’emittente e titolo di debito per il sottoscrittore) e da un’opzione (derivato incorporato), la situazione non è così pacifica. Infatti, se il contratto primario viene successivamente valutato secondo il criterio del costo ammortizzato, qualche dubbio sorge per l’opzione. Ci sono perciò 2 possibili scenari, che vengono oggi usati nella pratica: applicare al sottoscrittore, per analogia, le stesse regole previste per l’emittente; oppure applicare le regole generali previste per i derivati.