Notizia

Plusvalenze irrilevanti

Pubblicato il 08 ottobre 2019 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

L’Agenzia delle entrate, con le risposte a interpello n. 391/2019 e n. 392/2019, ha affermato che la plusvalenza realizzata in vigenza del regime forfetario non assume alcuna rilevanza ai fini fiscali, nel caso di estromissione di un bene. I contribuenti che applicano tale regime dovranno annotare l'estromissione nei registri dei cespiti tenuti obbligatoriamente fino al periodo d'imposta antecedente all'ingresso nel regime agevolato.


Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 marzo 2026
Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).