L’Agenzia delle entrate, con le risposte a interpello n. 391/2019 e n. 392/2019, ha affermato che la plusvalenza realizzata in vigenza del regime forfetario non assume alcuna rilevanza ai fini fiscali, nel caso di estromissione di un bene. I contribuenti che applicano tale regime dovranno annotare l'estromissione nei registri dei cespiti tenuti obbligatoriamente fino al periodo d'imposta antecedente all'ingresso nel regime agevolato.