Assoholding, con la circolare n. 2/2019, ha affermato che le società di partecipazione finanziaria applicano le stesse regole di determinazione di Ires e Irap delle banche e sono soggette alla maggiorazione Ires del 3,5%, pur redigendo il bilancio con le regole del codice civile. L’aliquota Irap maggiorata di cui all’articolo 16, comma 1-bis, lettera b) del decreto Irap si applica anche alle società di partecipazione non finanziaria. Per stabilire se una società esercita in via esclusiva attività di assunzione di partecipazioni, si dovrebbero escludere dal “calcolo della prevalenza”, i meri investimenti di portafoglio da individuare nelle partecipazioni in società quotate inferiori al 3% o al 5%, se si tratta di Pmi, secondo l’articolo 120, Tuf. Sul punto però sono attesi chiarimenti dell’Agenzia delle entrate.