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Decontribuzione aggiuntiva per i premi del 2013

Pubblicato il 09 ottobre 2019 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

A distanza di oltre 5 anni, i datori di lavoro potranno recuperare un ulteriore 0,22% a titolo di decontribuzione dei premi di risultato corrisposti nel 2013 a fronte di appositi accordi collettivi di secondo livello aziendali o territoriali.

Lo ha reso noto ieri l’Inps con il messaggio 3634/2019 : in ragione dei fondi residui stanziati con il decreto ministeriale 14 febbraio 2014 per la decontribuzione dei premi 2013, il tetto massimo per richiedere il beneficio è stato elevato dal 2,25% al 2,47% della retribuzione annua dei lavoratori interessati.

Ne consegue che i datori di lavoro che nel 2014 furono autorizzati dall’Inps a fruire della decontribuzione (nel limite del 2,25%), potranno recuperare l’eventuale ulteriore quota di beneficio spettante pari allo 0,22% (2,47%-2,25% = 0,22%), conguagliandola nel flusso uniemens, entro il 16 gennaio 2020 (cioè non oltre il flusso di competenza di dicembre 2019).

Contestualmente al proprio recupero, i datori di lavoro dovranno restituire al dipendente la quota di sua spettanza, pari alla contribuzione a suo carico calcolata sull’ulteriore importo oggetto di decontribuzione. Tale restituzione, obbligatoria nel caso in cui il datore di lavoro decida di procedere al recupero dell’ulteriore beneficio, dovrà essere assoggettata a tassazione separata, in base all’articolo 17, comma 1, lettera n bis, del Tuir, in quanto si tratta di restituzione di oneri dedotti in anni precedenti.

In effetti il nuovo sconto riguarderà solo quei premi erogati nel 2013 di importo superiore al 2,25% della retribuzione annua del lavoratore, e comunque entro il limite del 2,47% della retribuzione.

Ad esempio per un lavoratore con un imponibile previdenziale (al lordo del premio di risultato) dell’anno 2013 pari a 40.000 euro e un premio erogato di 2.500 euro, decontribuito nel 2014 per un importo massimo pari a 900 euro (40.000 x 2,25% = 900), sarà possibile decontribuire un ulteriore importo pari a 88 euro (40.000 x 2,47% - 900 già decontribuiti = 88).

L’effettivo sconto in termini di contributi risparmiati corrisponderà per il datore di lavoro a 22 euro (88 x 25%, pari all’aliquota massima agevolabile prevista dal Dm 14 febbraio 2014), e per il dipendente a 8,35 euro (88 x 9,49%, ipotizzando che questa sia l’aliquota quota dipendente dell’epoca).

Il recupero avverrà per i datori di lavoro privati all’interno del flusso uniemens, non oltre quello di competenza di dicembre 2019, previa attribuzione automatica da parte dell’Inps del codice di autorizzazione 9D, e utilizzando gli stessi codici causali previsti all’epoca con il messaggio 7978/2014.

Diverse modalità di recupero sono state dettate nel messaggio 3634/2019 per le altre tipologie di datori di lavoro.

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