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La natura subordinata del rapporto nel periodo antecedente la formale assunzione

Pubblicato il 11 ottobre 2019 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Con la pronuncia 24873 del 4 ottobre 2019 la Cassazione ha confermato la sentenza della Corte di appello che, nel 2013, ha accertato la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra un collaboratore e uno studio professionale anche nel periodo, di 6 anni, antecedente la stipulazione tra le parti di un contratto di lavoro subordinato: la modalità della prestazione lavorativa non era infatti cambiata dopo la formale assunzione.
La Corte territoriale è arrivata a tale decisione attraverso un duplice step. Dapprima ha ravvisato l'effettiva natura subordinata del rapporto nel periodo successivo alla sua formalizzazione (anch'essa negata dallo studio professionale), avendo ritenuto che la stipula del contratto di lavoro subordinato e la conseguente erogazione di retribuzione con busta paga costituissero evidenti ammissioni, da parte dello stesso studio, della sussistenza di un rapporto subordinato a far data dalla sottoscrizione del contratto.
Poiché, poi, detto rapporto non appariva in alcun modo diverso da quello intercorso tra le parti nel periodo precedente, ne ha dedotto che, se da una certa data è stato intrattenuto un rapporto subordinato, lo stesso tipo di rapporto dovesse essere intercorso anche prima. Interessante notare che la Corte d'appello ha basato tale ultimo convincimento su alcune presunzioni semplici, emerse dall'audizione dei testimoni ritenuti affidabili, quali: il fatto che il collaboratore prestasse la sua attività tutti i giorni mattina e pomeriggio, eseguisse gli incarichi conferitigli dal titolare, dovesse avvisare se si assentava e venisse inviato dallo studio in vari cantieri.
La Suprema corte ha confermato la sentenza della Corte di appello senza pronunciarsi sul merito dell'accertamento dalla stessa condotto, non avendo neppure potuto accedere a un tale giudizio, preclusole dal fatto di non aver rilevato - nella sentenza impugnata - alcuno dei vizi indicati dall'articolo 360 del codice di procedure civile, come novellato nel 2012.
La Cassazione ha infatti, anzitutto, ricordato l'incensurabilità in sede di legittimità dell'apprezzamento del giudice di merito basato su presunzioni semplici (sezioni unite 9961/1996), e ha colto, poi, lo spunto per ribadire quali sono l'oggetto e i limiti del sindacato di legittimità ai sensi dell'articolo 360 del codice di procedura civile.
Nel caso di specie, la Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello avesse chiaramente esplicitato la ratio decidendi che l'aveva portata all'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti nel periodo sia successivo che antecedente la formale assunzione del collaboratore e che avesse correttamente ricondotto tale fattispecie all'articolo 2094 del codice civile, rendendo il proprio giudizio insindacabile in sede di legittimità. Da qui la conferma dell'accertamento di merito condotto in sede di appello.


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