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Il ritorno agli Oic non si applica sempre in via retroattiva

Pubblicato il 14 ottobre 2019 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

L’abbandono degli Ias/Ifrs e il ritorno ai Principi contabili nazionali era caratterizzato da una elevata incertezza, sia sotto il profilo civilistico sia fiscale, in quanto con il D.Lgs. 38/2005 è stato disciplinato il passaggio agli Ias (c.d. Fta: «First time adoption»), ma non il caso inverso, ovvero il ritorno ai Principi contabili nazionali (c.d. Lta: «Last time adoption»). Permangono ancora importanti differenze tra i Principi contabili Ias/Ifrs e gli Oic (si pensi al trattamento del leasing), cosicché il passaggio dai primi ai secondi può determinare effetti che devono essere opportunamente “gestiti”, anche sotto il profilo fiscale. Il quadro normativo e le regole applicative della Lta sono stati delineati di recente, con le modifiche apportate al D.Lgs. 38/2005 nonché con la pubblicazione da parte dell’Oic della bozza di un Principio contabile ad hoc. Tale bozza, riprendendo un tentativo del 2012 mai approdato a una versione definitiva, è in consultazione sino al 15 ottobre. Il D.L. Brexit convertito ha introdotto il nuovo articolo 7-bis, D.Lgs. 38/2005 il quale (comma 2) prevede che il saldo degli effetti contabili derivanti dal ritorno alle regole di redazione del bilancio secondo il codice civile, se positivo, deve confluire in una riserva indisponibile che non è utilizzabile (tra l’altro) per la distribuzione ai soci e per l’aumento di capitale, ma può servire per coprire perdite di esercizio, purché dopo l’impiego degli utili disponibili e della riserva legale e salvo reintegro con gli utili degli esercizi successivi. Questa particolare riserva, comunque, si “libera” solo a seguito del realizzo delle plusvalenze o attraverso gli ammortamenti e le svalutazioni dei plusvalori iscritti. La bozza del Principio contabile in consultazione prevede, in linea di principio, un’applicazione retroattiva dei Principi contabili nazionali alla data di transizione, che è quella di apertura del primo bilancio comparativo (1° gennaio 2019 se il primo bilancio Oic sarà il 2020). Il saldo patrimoniale degli effetti della transizione è imputato a riserva di patrimonio netto, al netto degli eventuali effetti fiscali.


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