Gli istituti deflattivi del contenzioso si fondano su presupposti diversi da quelli che caratterizzano la transazione fiscale e hanno finalità differenti. La transazione fiscale fonda il proprio presupposto sull’incapacità del contribuente di pagare i propri debiti tributari, indipendentemente dal fatto che si tratti, o meno, di somme pacificamente dovute e deve consentire al Fisco il recupero dei suoi crediti nella misura più elevata possibile. Ciò nonostante i suddetti istituti, accertamento con adesione, mediazione e conciliazione giudiziale, da un lato, e la transazione fiscale, dall’altro lato, possono convivere sia nel concordato preventivo sia nell’ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti.