L’Agenzia delle entrate si è più volte espressa sui profili di elusione /abuso della scissione finalizzata al successivo trasferimento (a titolo oneroso o gratuito) delle partecipazioni nella scissa o nelle beneficiarie. In vigenza della norma antielusiva di cui all’articolo 37-bis, D.P.R. 600/1973, le scissioni preordinate al successivo trasferimento delle partecipazioni erano ritenute elusive in quanto non finalizzate a riorganizzazioni societarie, bensì al successivo trasferimento di beni di secondo grado (le quote di partecipazione), meno oneroso rispetto al trasferimento di beni di primo grado (gli asset). In seguito all’abrogazione della previgente norma antielusiva e all’introduzione della disciplina dell’abuso del diritto, l’Agenzia è tornata a esprimersi. Già con la risoluzione n. 97/E/2017, riguardante una scissione proporzionale finalizzata alla vendita della scissa, l’Agenzia ha sostenuto la non abusività dell’operazione. La non abusività della scissione preordinata alla successiva cessione è stata confermata con la risposta ad interpello n. 13/2019, pur trattandosi di società prive del requisito della commercialità (peraltro sia ante sia post operazione).