La CTR Piemonte, con la sentenza n. 1028/VII/2019, ha affermato che l’Amministrazione finanziaria, nel sottoporre a controllo fiscale l’attività di una società, non può rettificare il reddito disconoscendo determinati costi perché non inerenti l’attività d’impresa, andando a sindacare le scelte operative dell’azienda, di cui viene provato l’effettivo esercizio.