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Passività probabili e determinabili nel fondo rischi

Pubblicato il 15 ottobre 2019 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Il Cndcec e la Fnc, con il documento di ricerca “Le passività potenziali: valutazione ed iscrizione in bilancio”, illustrano la collocazione di quelle che, non essendo considerate passività certe, vanno richiamate in bilancio nelle differenti gradazioni mediante l’appostazione di un fondo rischi, piuttosto che in Nota integrativa. Il documento illustra anche le definizioni e i concetti contenuti nel Principio contabile nazionale Oic 31, relativo ai fondi per rischi e oneri, confrontandoli anche con quelli dello Ias 37. In conclusione, per le passività probabili, ma con importo non determinabile, e per le passività possibili occorre richiamare le condizioni d'incertezza mediante evidenza del rischio in Nota integrativa (articolo 2427 n. 9, cod. civ.). Negli altri casi, invece, necessita l'iscrizione di un fondo che sarà eventualmente adeguato/riveduto negli esercizi successivi, come prevede il Principio contabile Oic 29.


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