Le fatture emesse verso il professionista dopo il suo decesso vanno senza ritenuta d'acconto poiché gli eredi non assumono le vesti di sostituto d'imposta ma ciò laddove il de cuius stesso prima del decesso avesse già cessato l'attività e non aveva più fatture da emettere. Nel caso in cui, invece, alla data del decesso, quest'ultimo non aveva ancora cessato l'attività, gli eredi non possono chiudere la partita Iva del defunto sino a quando non viene incassata l'ultima parcella. Inoltre, ai fini Iva, i compensi professionali sono imponibili anche se percepiti successivamente alla cessazione dell'attività, sul presupposto che il momento di effettuazione dell'operazione ai fini Iva coincide con il pagamento del corrispettivo.