L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 407/2019, ha affermato che fino a concorrenza dei proventi rivelati inesistenti che hanno concorso alla formazione del reddito nei precedenti periodi d'imposta, nell'esercizio in cui è divenuta certa la perdita, il contribuente può simmetricamente effettuare una variazione in diminuzione sebbene la sopravvenuta insussistenza non sia transitata a Conto economico in applicazione dei nuovi Oic.