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Comunicazione intermittenti: è possibile allegare un solo modulo a ciascuna email

Pubblicato il 17 ottobre 2019 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Con la nota n. 8716 del 9 ottobre 2019, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce chiarimenti in ordine alla validità della trasmissione via email del Modello UNI-Intermittenti con cui il datore di lavoro è tenuto a comunicare in via telematica ogni chiamata del lavoratore.

È possibile compilare il modello dall’apposita area del portale Cliclavoro, riempire i campi e infine utilizzare il tasto "Genera xml e invia via email" per inviare i dati inseriti in formato .xml; in alternativa, è altresì possibile “salvare il pdf compilato sul desktop e poi allegarlo alla mail, da inviare sempre e solo all’indirizzo intermittenti@pec.lavoro.gov.it”.

La funzionalità del sistema consente di effettuare l’invio con una delle seguenti modalità:

- applicazione desktop per e-mail: il sistema genera in automatico una e-mail con destinatario ed oggetto precompilati avente in allegato il modello convertito in formato .xml

- e-mail internet: utilizzando account e-mail (Gmail, Yahoo, Libero ecc.) si proceder al salvataggio del modello in formato .xml che deve essere allegato per l’invio al citato indirizzo PEC intermittenti@pec.lavoro.gov.it”.

Le comunicazioni inviate alla PEC che contengono in allegato più moduli generano un errore che non consente il caricamento dei moduli. La e-mail deve contenere un unico allegato affinché le informazioni sulle chiamate al lavoro siano regolarmente salvate nella banca dati.

Ogni singolo modello permette la possibilità di comunicare fino ad un massimo di dieci lavoratori coinvolti, anche per periodi di chiamata di lavoro intermittente diversi.


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Scadenza del 17 novembre 2025
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Liquidazione IVA riferita a ottobre e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al terzo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell&rsqu...

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Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a ottobre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).