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Riconoscimento del lavoro in Stati extra Ue ai fini della maternità

Pubblicato il 17 ottobre 2019 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Anche i periodi assicurativi maturati in Paesi extracomunitari convenzionati con l'Italia e regolarmente certificati sono da ritenersi utili ai fini del perfezionamento del requisito dei cinque anni richiesto per l'accredito della maternità al di fuori del rapporto di lavoro.

L'Inps, con il messaggio 16 ottobre 2019, numero 3730 , a seguito del previsto parere ministeriale, ha così risolto la questione dell'equiparazione dei periodi di lavoro svolti in tali Stati esteri con quelli effettuati in Italia.

Il testo unico sulla maternità, cioè il Dlgs 151/2001, nel prevedere l'accredito figurativo e il riscatto, rispettivamente, dei periodi corrispondenti al congedo di maternità e al congedo parentale collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, richiede cinque anni minimi di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro. La questione risolta dall'Inps è se, ai predetti fini, è equiparabile la contribuzione versata in uno stato extra comunitario convenzionato con l'Italia, per integrare il requisito minimo contributivo dei 5 anni.

Per gli Stati appartenenti all'Unione europea e per i Paesi See e Svizzera la risposta è affermativa, in quanto il regolamento 883/2004 lo prevede espressamente, o meglio stabilisce che, qualora la legislazione di uno Stato Ue preveda il requisito di determinati periodi di assicurazione, di occupazione, di lavoro autonomo o di residenza per il diritto o la durata delle prestazioni, l'istituzione competente, nel nostro caso l'Inps, deve considerare gli analoghi periodi svolti sotto la legislazione di altri Stati membri, come se si trattasse di periodi compiuti secondo la legislazione italiana. E l'Inps ha dato parere favorevole con la circolare 41/2011.

Rispetto alla nuova questione, riferita agli Stati extra Ue convenzionati con l'Italia, il nuovo messaggio Inps, basato sulla posizione positiva espressa dal ministero del Lavoro, si rifà al principio cardine contenuto nelle diverse convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, ossia, il principio della totalizzazione dei periodi contributivi maturati nei diversi Stati, per qualunque tipo di prestazione, previdenziale o assistenziale.

Pertanto anche il requisito contributivo dei 5 anni, per il riconoscimento ai fini pensionistici dei periodi di maternità effettuati al di fuori del rapporto di lavoro, cioè non in costanza di attività, è raggiungibile tenendo conto del lavoro effettuato in uno dei Paesi extra Ue convenzionati. È necessario però al riguardo che tali periodi siano certificati attraverso i formulari di rito previsti dalle singole convenzioni bilaterali.

L'accredito figurativo e il riscatto in questione sono preclusi, infine, quando i periodi a cui si riferiscono risultino a vario titolo coperti negli ordinamenti pensionistici dei Paesi extracomunitari convenzionati, cioè quando i congedi di maternità che si intende coprire in Italia siano già stati assicurati e coperti nello Stato estero.


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