La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 26983/2019, ha statuito che è interamente dovuta l'Iva anche se derivante da una fattura emessa per operazioni inesistenti: la norma, infatti, impone l’obbligo di versamento dell’imposta indicata nel documento a nulla rilevando, peraltro, l’eventuale nota di credito.