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L'amicizia non giustifica il dirigente che frequenta i fornitori

Pubblicato il 22 ottobre 2019 Il Sole 241 Ore; Italia Oggi;

Il direttore vendite che accetta in modo sistematico regali dai fornitori e frequenta con assiduità alcuni di loro, seppur per motivi di consolidata amicizia, compromette l'integrità e la reputazione delle parti e il comportamento può essere interpretato da un soggetto esterno come destinato a ottenere vantaggi e favori in modo improprio.

Di conseguenza, secondo la Corte d'appello di Milano (sentenza 1693/2019), la condotta tenuta dal dirigente giustifica il licenziamento perché viene meno il vincolo fiduciario con il datore di lavoro, vincolo particolarmente intenso a fronte della carica ricoperta in azienda.

Nel caso specifico il regolamento aziendale stabiliva il divieto di chiedere, accettare e ricevere regali e altre agevolazioni di qualsiasi tipo da parte di soggetti con cui si entri in contatto per motivi di servizi; il codice etico richiedeva di mantenersi liberi da obblighi personali verso i fornitori e che omaggi e ospitalità erano consentiti se di valore contenuto, se non avessero compromesso integrità e reputazione, e comunque avrebbero dovuto essere sempre autorizzati e documentati. Infine, il codice disciplinare prevedeva il licenziamento se si fossero accettati regali e altri benefici dai fornitori.

Il dirigente, invece come rilevato da indagini investigative e confermato da chi ha pagato, ha beneficiato di almeno otto cene, due bottiglie di magnum di vino pregiato, soggiorni presso alberghi di cui almeno uno a carico di un operatore potenziale cliente.

Secondo il giudice, inoltre, il fatto che il dirigente avesse rapporti di amicizia con alcune delle persone che hanno offerto regali «non può fungere da scriminante né può escludere l'elemento soggettivo». Anzi, avrebbe dovuto portare a gestire i rapporti con queste persone in modo ancor più prudenziale, onde evitare di creare l'impressione, verso l'esterno, di un trattamento di favore per alcuni fornitori a discapito di altri. E il fatto di aver informato l'azienda del rapporto di amicizia non giustifica il mancato rispetto delle regole previste dall'azienda stessa.


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