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Domanda Fondo di garanzia TFR, basta la copia conforme del titolo esecutivo

Pubblicato il 25 ottobre 2019 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Tra i documenti necessari da presentare a corredo della domanda di intervento del Fondo di garanzia per il TFR, si richiede la produzione dell’originale del titolo esecutivo in forza del quale è stata tentata l’esecuzione coattiva sul patrimonio del datore di lavoro. Al riguardo, la consolidata giurisprudenza di merito ritiene che la richiesta di produzione dell’originale del titolo esecutivo non sia necessaria, atteso che, per l’esercizio dell’azione di surroga nei diritti del lavoratore, l’Istituto Previdenziale può utilizzare copia conforme del titolo esecutivo, unitamente alla quietanza firmata dal lavoratore che ha ricevuto la prestazione.
A specificarlo è l’INPS, con il messaggio n. 3854 del 24 ottobre 2019. Nel documento di prassi, l’Istituto fa presente che la conformità del titolo all’originale può essere attestata:
- dalla cancelleria del Tribunale;
- da un funzionario dell’Istituto previa esibizione dell’originale, ai soli fini dell’istruttoria della domanda di intervento del Fondo di garanzia.
Ulteriori chiarimenti sono giunti in merito alla corretta istruttoria delle domande di intervento del Fondo di garanzia, ai sensi dell’art. 2, co. 5, della L. n. 297/1982, fondate sui decreti ingiuntivi:
- emanati dal Tribunale dopo la cancellazione dal Registro delle imprese della società datrice di lavoro;
- notificati dal Tribunale, dopo la predetta cancellazione, presso il legale rappresentante della società stessa.
La cancellazione della società dal Registro delle imprese non determina l’estinzione dei rapporti giuridici attivi e passivi della società stessa, ma determina un fenomeno successorio, con il conseguente trasferimento ai soci delle obbligazioni sociali. I soci stessi, pertanto, sono i legittimi contraddittori nei giudizi volti all’accertamento dei debiti sociali e rispondono delle stesse obbligazioni illimitatamente o nei limiti del riscosso a seguito della liquidazione, a seconda del regime giuridico della società (di persone o di capitali) disciplinato dal codice civile.
I funzionari INPS, pertanto, nell’ambito dell’istruttoria delle domande di intervento del Fondo di garanzia, presentate dopo la cancellazione della società datrice di lavoro dal Registro delle imprese, dovranno verificare che la data di notifica del ricorso e del pedissequo decreto ingiuntivo non sia successiva alla data di cancellazione. In caso contrario, si dovrà verificare che il decreto ingiuntivo sia stato notificato legittimamente anche ai soci e, in difetto, le domande dovranno essere respinte per mancanza della prova giudiziale del credito.
Nell’ipotesi di cancellazione di una società di persone dal Registro delle imprese, per avere accesso al Fondo di garanzia il lavoratore deve preventivamente aver tentato l’esecuzione forzata nei confronti:
- di tutti i soci, in caso di società in nome collettivo (come previsto dall’art. 2312, co. 2, cod. civ.);
- dei soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice (come previsto dall’art. 2324 cod. civ.).
Nel caso, invece, di cancellazione dal registro delle imprese di una società di capitali, poiché i soci rispondono nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione (art. 2495 cod. civ.), se dal bilancio di liquidazione risulti che siano state distribuite somme ai soci, il lavoratore, prima di chiedere l’intervento del Fondo di garanzia, deve aver tentato l’esecuzione nei confronti dei soci stessi.


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