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Bollo sulle fatture elettroniche: check automatico delle Entrate

Pubblicato il 28 ottobre 2019 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Il Decreto Fiscale prevede che, a partire dal 2020, in merito al bollo sulla fattura elettronica, in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta dovuta, l’Agenzia delle entrate comunica al contribuente l’importo dovuto, comprensivo di sanzione (ridotta) e interessi; se entro 30 giorni non si paga, la somma viene iscritta a ruolo a titolo definitivo. Gli importi richiesti tengono conto anche dell’eventuale imposta non “dichiarata” in fattura, ma liquidabile con specifica procedura automatizzata in funzione dei dati ricavabili dal documento. La sanzione è quella dell’articolo 13, D.Lgs. 471/1997 (30%), ridotta a 1/3, e quindi pari al 10%. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, entro 30 giorni, comporterà l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della somma. Nonostante la norma non lo preveda espressamente, dovrebbe a questo punto venir meno la riduzione della sanzione. Nei casi in cui i dati indicati nelle fatture non siano sufficienti per la riliquidazione automatica, restano applicabili le disposizioni del D.P.R. 642/1972 e, quindi, la sanzione dal 100 al 500% dell’imposta e la solidarietà del destinatario del documento, disinnescabile solo mediante regolarizzazione nei 15 giorni dal ricevimento della fattura irregolare.


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Calendario
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Consegna, da parte del CAF / professionista abilitato al dipendente/ pensionato / collaboratore, della copia del mod. 730/2025 integrativo e del relativo prospetto di liquidazione 730-3 inte...

Scadenza del 17 novembre 2025
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita a ottobre e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al terzo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell&rsqu...

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a ottobre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a ottobre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).