Il Decreto Fiscale prevede che, a partire dal 2020, in merito al bollo sulla fattura elettronica, in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta dovuta, l’Agenzia delle entrate comunica al contribuente l’importo dovuto, comprensivo di sanzione (ridotta) e interessi; se entro 30 giorni non si paga, la somma viene iscritta a ruolo a titolo definitivo. Gli importi richiesti tengono conto anche dell’eventuale imposta non “dichiarata” in fattura, ma liquidabile con specifica procedura automatizzata in funzione dei dati ricavabili dal documento. La sanzione è quella dell’articolo 13, D.Lgs. 471/1997 (30%), ridotta a 1/3, e quindi pari al 10%. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, entro 30 giorni, comporterà l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della somma. Nonostante la norma non lo preveda espressamente, dovrebbe a questo punto venir meno la riduzione della sanzione. Nei casi in cui i dati indicati nelle fatture non siano sufficienti per la riliquidazione automatica, restano applicabili le disposizioni del D.P.R. 642/1972 e, quindi, la sanzione dal 100 al 500% dell’imposta e la solidarietà del destinatario del documento, disinnescabile solo mediante regolarizzazione nei 15 giorni dal ricevimento della fattura irregolare.