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Scissioni e fusioni, perdite riportabili in base all’esito del «test di vitalità»

Pubblicato il 28 ottobre 2019 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Le società che hanno effettuato fusioni o scissioni nel 2018 sono tenute agli ultimi controlli dei dati rilevanti da riportare nella sezione II del quadro RV del modello. Tra i righi che richiedono maggior attenzione ci sono l’RV 27 e 28 destinati ad accogliere le perdite fiscali che la società risultante può utilizzare negli esercizi successivi, in considerazione dei limiti stabiliti dall’articolo 172, comma 7, Tuir (activity test). Nel tempo, l’Agenzia delle entrate ha fornito importanti chiarimenti sulla corretta applicazione del test. Il test di vitalità nasce per contrastare il cosiddetto commercio di “bare fiscali”, realizzabile mediante fusioni e scissioni con società prive di capacità produttiva, unicamente con lo scopo di compensare le perdite di una società con gli utili dell’altra (risposte n. 109/E/2018 e n. 127/E/2018). Per tale ragione, in caso di mancato superamento del test, è possibile presentare istanza di interpello disapplicativo ai sensi dell’articolo 11, comma 2, L. 212/2000.


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Affrancamento “straordinario” riserve in sospensione d’imposta

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