L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 441/2019, ha chiarito che è esente da imposta di successione per il trasferimento di partecipazioni sociali, anche di minoranza, a favore di una fondazione. Inoltre, in caso di successiva cessione della partecipazione, per determinare la plusvalenza si assume come costo di acquisto il valore “normale” della partecipazione alla data dell’apertura della successione (articolo 68, comma 6, Tuir). Tale valore è calcolato in proporzione al patrimonio netto della società, tenendo conto di eventuali distribuzioni di riserve o fondi che possono incidere (riducendolo) sul costo fiscale delle partecipazioni.
In caso di recesso, esclusione, riduzione del capitale in esubero e liquidazione della società, le somme o i beni ricevuti dai soci costituiscono utile per la parte eccedente il prezzo pagato per l’acquisto. Trattandosi di redditi di capitale non è possibile applicare il criterio del valore normale visto in precedenza, per cui occorre effettuare un raffronto tra quanto pagato a suo tempo dal defunto e il valore ricevuto a titolo di rimborso dal socio.