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Niente autoriciclaggio con la bancarotta per distrazione

Pubblicato il 31 ottobre 2019 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 44198/2019, ha stabilito che non commette il reato di autoriciclaggio l’amministratore che distrae l’azienda che apparteneva a una società fallita, reimpiegandola nelle attività economiche di un’altra costituita ad hoc.


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