Il decreto legge n. 124/2019, in GU del 26 ottobre, reintroduce (articolo 4) la responsabilità solidale del committente per le ritenute che sono state trattenute dall'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice, ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.
Marcia indietro, quindi, rispetto alle previsioni del decreto legislativo 175/2014, che aveva eliminato la responsabilità solidale originariamente prevista dal decreto legge 223/2006, semplificando drasticamente oneri e adempimenti.
Come si legge nella relazione tecnica al decreto, la misura si è resa necessaria a seguito delle attività di controllo svolte negli ultimi anni, nel corso delle quali è emerso come l'affidamento di appalti pubblici o privati a soggetti non del tutto affidabili ha spesso comportato, da parte di questi ultimi, la sistematica omissione dei versamenti dovuti per le ritenute di lavoro dipendente o assimilato.
Tale comportamento illecito è spesso avvenuto mediante la costituzione di sodalizi in forma cooperativa/societaria. La modifica, attuata introducendo l'articolo 17-bis nel decreto legislativo n. 241/1997, prevede che ove un committente affidi a un'impresa l'esecuzione di un'opera o di un servizio, il versamento delle ritenute fiscali sia effettuato dal committente, ove quest'ultimo sia un sostituto di imposta residente nel territorio dello stato. In tali termini (salvo modifiche sempre possibili nel corso del processo di conversione in legge) anche i datori appartenenti alla pubblica amministrazione saranno soggetti alle nuove regole.
Inoltre, nel perimetro applicativo della norma rientrano, oltre agli appalti, i contratti non nominati, nonché i contratti di subfornitura, logistica, spedizione e trasporto, nei quali oggetto del contratto è comunque l'assunzione di un obbligo di fare da parte dell'impresa appaltatrice.
L'obbligo di versamento riguarda tutte le ritenute fiscali operate dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati.
Il meccanismo previsto dal decreto è il seguente. Almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza del versamento, l'importo corrispondente è versato al committente su uno specifico conto bancario o postale i cui estremi saranno comunicati dallo stesso committente alle imprese affidatarie o appaltatrici e da queste ultime alle subappaltatrici. Il committente procede a sua volta alla effettuazione del versamento senza possibilità di utilizzare in compensazione propri crediti indicando nella delega F24 il codice fiscale dello stesso soggetto per conto del quale il versamento è eseguito. Per consentire al committente gli opportuni riscontri, le imprese dovranno trasmettere tramite Pec l'elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente con le relative ore di lavoro prestate, ammontare della retribuzione corrisposta e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente. Nella effettuazione del versamento quest'ultimo potrà peraltro valersi su eventuali corrispettivi maturati nei confronti dell'affidataria/appaltatrice, previa sua autorizzazione.
Da notare che in caso di inottemperanza (mancato invio dei dati, mancata effettuazione del bonifico, richiesta di compensazione con crediti inesistenti o non esigibili) il committente è tenuto a sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria destinando tali somme al pagamento delle ritenute maturate e dandone comunicazione entro novanta giorni all'Ufficio dell'agenzia delle Entrate territorialmente competente.
Effettuato il pagamento a mezzo F24, il committente è tenuto al comunicarne gli estremi via Pec alle imprese appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie. È prevista la possibilità che queste ultime possano provvedere autonomamente al versamento delle ritenute comunicandolo al committente almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza del versamento. Tale opzione è però subordinata alla presentazione di una certificazione, rilasciata dalla agenzia delle Entrate in via telematica, che attesti alternativamente di essere in attività da almeno cinque anni o di aver eseguito nel corso dei due anni precedenti complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore a euro 2 milioni.
La certificazione dovrà inoltre attestare la mancanza di iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione relativi a tributi e contributi previdenziali per importi superiori a 50mila euro per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione.