I contribuenti che già sfruttano il forfait sono chiamati fin da oggi a verificare se permangono i requisiti richiesti dalla norma per restare anche il prossimo anno nel regime (tenendo presente che la circolare n. 9/E/2019 e le varie risposte agli interpelli hanno previsto alcune deroghe valide per il solo 2019, giustificate dal ritardo con cui sono stati diffusi i chiarimenti). La lettera d), comma 57, articolo 1, L. 190/2014 prevede, in primo luogo, l’incompatibilità tra attività svolta individualmente nel regime forfettario e la contemporanea partecipazione a società di persone, studi associati e imprese familiari, indipendentemente dalla quota posseduta e dall’attività esercitata dal soggetto partecipato. L’Agenzia delle entrate ha confermato che è “innocua” a questi fini la partecipazione in società semplice che (anche di fatto) non origina reddito d’impresa o di lavoro autonomo (come generalmente accade in ambito agricolo o immobiliare). Creano problemi, invece, la partecipazione come accomandante o in veste di nudo proprietario e ad azienda coniugale. Più complesso è il caso delle partecipazioni in Srl e associazioni in partecipazione, nonché - stando a una risposta opinabile dell’Agenzia - nelle cooperative a responsabilità limitata.