La prova del deposito dell’accordo collettivo, sottoscritto tra il datore di lavoro e le associazioni di categoria, presso la competente direzione territoriale del lavoro entro i 30 giorni successivi alla sottoscrizione dello stesso, non inibisce la successiva istanza di rimborso fondata sull’applicazione della tassazione agevolata sulle somme percepite a titolo di straordinario e premi di produttività dal lavoratore. Ciò però se egli indichi e documenti il relativo credito di imposta secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva e dalla legge.
Il deposito dell’accordo è richiesto al solo scopo di consentire il monitoraggio dello sviluppo delle misure previste dal Dpcm del 22 gennaio 2013 e la verifica di conformità degli accordi alle disposizioni dello stesso, ma non ai fini della validità dell’intesa collettiva. Questo il principio di diritto che emerge dalla sentenza 4108/2019 della Ctr Lombardia.
La vicenda esaminata dai giudici milanesi concerne l’impugnazione, da parte di una lavoratrice dipendente, del silenzio-rifiuto a seguito di istanza di rimborso del credito Irpef per alcune annualità in relazione in relazione alla detassazione degli straordinari e premi di produttività (articolo 2 del Dl 93/2008).
Le Entrate hanno sottolineato, in primis, come non sussistesse un valido accordo collettivo sottoscritto tra il datore di lavoro (società di capitali) e le associazioni di categoria, difettando, in ogni caso, la prova del deposito dello stesso presso la competente direzione territoriale del lavoro; ma anche se lo stesso fosse stato ritenuto valido, l’ufficio si sarebbe trovato nell’impossibilità di quantificare le eventuali somme da assoggettare a imposta sostitutiva collegate all’aumento della redditività aziendale, non avendo il sostituto d’imposta provveduto a indicare la parte di emolumenti da assoggettare a imposta sostitutiva nelle certificazioni Cud degli anni in questione.
I giudici di primo grado hanno accolto il ricorso in quanto la ricorrente ha prodotto in atti copia dell’accordo e la validità di tale accordo è stata confermata anche nella procedura di fusione per incorporazione che ha successivamente interessato il datore di lavoro ed è stato anche trasmesso all’agenzia delle Entrate in risposta a una richiesta di chiarimenti.
I giudici d’appello confermano la statuizione dei primi giudici ed evidenziano che l’applicazione della tassazione agevolata sulle somme percepite a titolo di straordinario e premi di produttività era stata prevista nell’accordo collettivo “originario” e poi recepita in quello successivo post-fusione per incorporazione, regolarmente ratificato dal datore di lavoro e dalle associazioni di categoria. Ad ogni modo, il deposito dell’accordo collettivo presso la competente direzione territoriale del lavoro entro i 30 giorni successivi alla sottoscrizione è richiesto al solo scopo di consentire il monitoraggio e la verifica di conformità degli accordi, ma non ai fini della validità dell’accordo collettivo.