La stretta sui reati tributari contenuta nel decreto fiscale (D.L. 124/2019) si riflette anche sulle transa-zioni infragruppo rilevanti ai fini del transfer pricing. È significativa, in particolare, la rimodulazione delle cause di non punibilità nelle ipotesi di dichiarazioni infedele. È stata abrogato il comma 1-ter dell’articolo 4, D.Lgs. 74/2000, che prevedeva come – fuori dai casi di cui al comma 1-bis – non dessero luogo a fatti punibili le valutazioni che, singolarmente considerate, differissero da quelle corrette in misura inferiore al 10%. La disposizione prevedeva inoltre che gli importi compresi in tale misura del 10 per cento non rilevassero ai fini della verifica del superamento delle soglie di punibilità sopra definite. In tutti i casi poi in cui i contribuenti non ritengano di poter o voler ottemperare agli oneri documentali – e quindi alla pubblicità specificamente prevista ai fini di compliance con i requisiti di transfer pricing – diventa pertanto consigliabile valutare forme di pubblicità in bilancio, alternativa finora poco utilizzata dal mercato. Soluzioni specifiche andrebbero poi sviluppate in relazione alle branch di soggetti non residenti che non depositano un proprio bilancio al Registro Imprese. Per tali soggetti, in particolare nella situazione in cui non sia stata predisposta la documentazione di transfer pricing, potrebbe essere utile predisporre una informativa ad hoc da includere nel proprio rendiconto ai fini fiscali.