La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 25423/2019 ha affrontato l’ipotesi di ammissibilità dell’azione revocatoria avente a oggetto l’atto costitutivo di un fondo patrimoniale lesivo delle ragioni di creditori pregressi rispetto alla data di costituzione, consacrate tra l’altro in taluni decreti ingiuntivi ritenendo che «anche un credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare – sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito – l’insorgere della qualità di creditore che abilita all’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria avverso l’atto di disposizione compiuto dal debitore (sentenza n. 5619/2016)». Questo principio ha fatto applicazione della giurisprudenza per cui, in materia di fideiussione, il credito non sorge nel momento dell’emissione del decreto ingiuntivo nei confronti del fideiussore, ma al momento in cui è venuta a esistenza l’obbligazione restitutoria del debitore principale nei confronti del creditore (Cassazione n. 13591/2019).