La proposta contenuta nel DDL di Bilancio 2020 reintroduce i requisiti di accesso sostanzialmente simili a quelli già previsti dall'articolo 1, commi 54 e ss., L. 190/2014 prima delle modifiche introdotte con la Legge di Bilancio per l'anno 2019 (145/2018). Scattano delle situazioni di inapplicabilità del tetto di 65.000 euro, di cui una viene introdotta nel comma 57, inserendo la nuova lettera d-bis che prevede l'inapplicabilità del regime forfettario per i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati (articoli 49 e 50, Tuir) eccedenti l'importo di 30.000 euro. Non rileva lo stato di lavoratore dipendente se il rapporto di lavoro è cessato intendendo che la cessazione sia avvenuta sempre nell'anno precedente (circolare n. 10/E/2016). Saranno poi introdotte altre 2 cause ostative. In primo luogo, il sostenimento di costi per il personale dipendente assunto in tutte le forme, comprese quella occasionale, a progetto e addirittura quelli corrisposti a familiari, di importo superiore a 20.000 euro annui. In secondo luogo, tornano rilevanti anche i beni strumentali, il cui costo complessivo alla fine dell'esercizio non deve superare l'importo di 20.000 euro al lordo degli ammortamenti.