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Nuovo avviso #conciliamo anche per le piccole imprese

Pubblicato il 14 novembre 2019 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Ripubblicato dal dipartimento delle politiche della famiglia della Presidenza del consiglio dei ministri, l’avviso #Conciliamo, che ora è accessibile anche alle piccole imprese e con contributo graduato in base alle dimensioni del soggetto richiedente. Pubblicato una prima volta a fine agosto, il bando è stato sospeso a inizio ottobre per approfondimenti tecnico-giuridici.

La versione aggiornata (datata 8 novembre) prevede sempre un contributo a fondo perduto per la realizzazione di progetti relativi al rapporto tra la famiglia e l’attività lavorativa. In particolare, crescita della natalità, riequilibrio dei carichi di cura tra uomini e donne; incremento dell’occupazione femminile; contrasto all’abbandono degli anziani; supporto alla famiglia con disabili; tutela della salute.

I progetti devono avere una durata di almeno 24 mesi e devono essere nuovi o costituire lo sviluppo di quelli già esistenti (nella precedente versione dell’avviso era consentita anche la sola prosecuzione).

Se nella prima versione erano le aziende e le cooperative con almeno 50 dipendenti a tempo indeterminato, ora il contributo può essere chiesto dalle imprese individuate dagli articoli 2082 e 2083 del codice civile aventi sede legale o unità operative in Italia, anche costituite in associazione temporanea di scopo, contratto di rete o associazione temporanea d’impresa e anche i consorzi e i gruppi di società collegate o controllate in base all’articolo 2359 del codice civile.

A fronte della dotazione finanziaria complessiva di 74 milioni di euro, il contributo erogabile a ogni richiedente, quale compartecipazione alle spese varia:

da 15mila a 50mila euro per imprese con meno di 10 dipendenti e ricavi fino a 2 milioni di euro nell’ultimo esercizio contabile. In tal caso il richiedente deve contribuire al progetto per il 10% dell’importo richiesto;

- da 30mila a 100mila euro per aziende con meno di 50 dipendenti e ricavi fino a 10 milioni. Compartecipazione al 15 per cento;

- da 100mila a 300mila euro se i dipendenti sono tra 50 e 250 e i ricavi fino a 50 milioni, con compartecipazione al 20 per cento;

- da 250mila a 1,5 milioni di euro se ci sono oltre 250 dipendenti e i ricavi superiori a 50 milioni, con compartecipazione al 30 per cento.

Non dovrebbero essere più ammesse le cooperative (in precedenza citate esplicitamente), anche se all’articolo 8 si fa però riferimento a soci lavoratori delle stesse quali destinatari dei progetti.

Qualora la realizzazione del progetto sia affidata a un soggetto terzo, quest’ultimo deve avere quasi tutti i requisiti prescritti per lo stesso preponente. Si applica altresì la norma dell’avvalimento previsto dall’articolo 89 del codice degli appalti.

Le domande vanno presentate entro le ore 12.00 del 18 dicembre. Verrà redatta una classifica dei progetti proposti sulla base di criteri illustrati nell’avviso.


Prossime scadenze

Calendario
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Mod. redditi 2026 Persone fisiche Proroga Soggetti ISA

Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,80%, relativi a:saldo IVA 2025 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);IRPE...

Scadenza del 20 agosto 2026
Mod. redditi 2026 Società di persone Proroga Soggetti ISA

Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,80%, relativi a:saldo IVA 2025 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);imposta s...

Scadenza del 20 agosto 2026
Mod. redditi 2026 Società di capitali ed enti non commerciali Proroga Soggetti ISA

Termine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, con la maggiorazione dello 0,80%, i versamenti relativi a:saldo IVA 2025 con maggi...

Scadenza del 20 agosto 2026
Mod. IRAP 2026 Proroga Soggetti ISA

Versamento, con la maggiorazione dello 0,80%, IRAP (saldo 2025 e primo acconto 2026) da parte di società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti non comme...