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Vecchi debiti non pagati dal curatore, bocciata l’irrogazione di sanzioni

Pubblicato il 18 novembre 2019 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

La CTR del Veneto, con la sentenza n. 780/II/2019, ha stabilito che nessuna azione esecutiva individuale può essere iniziata in pendenza di una procedura di concordato preventivo e questo principio vale per tutti i crediti sorti “ante” procedura. Ne consegue che anche i debiti erariali anteriori non possono essere estinti, dopo l’inizio della procedura, al di fuori dei criteri di concorso tra creditori. Pertanto, non possono applicarsi sanzioni a fronte del mancato pagamento, in corso di procedura, di debiti erariali maturati prima dell’inizio della stessa.


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