La CTR del Veneto, con la sentenza n. 780/II/2019, ha stabilito che nessuna azione esecutiva individuale può essere iniziata in pendenza di una procedura di concordato preventivo e questo principio vale per tutti i crediti sorti “ante” procedura. Ne consegue che anche i debiti erariali anteriori non possono essere estinti, dopo l’inizio della procedura, al di fuori dei criteri di concorso tra creditori. Pertanto, non possono applicarsi sanzioni a fronte del mancato pagamento, in corso di procedura, di debiti erariali maturati prima dell’inizio della stessa.