Nella versione del principio contabile Oic 16, oggetto di revisione nel 2016, non è più prevista la possibilità di non ammortizzare i fabbricati non strumentali (immobili civili), allineando in tal modo i principi nazionali a quelli internazionali. La norma non lascia quindi più spazio alla possibilità di non ammortizzare i fabbricati civili, che nella previgente versione del documento Oic 16 potevano non essere ammortizzati quando rappresentavano una forma di investimento. Il generale obbligo di ammortamento dei fabbricati deve tuttavia tener conto di un’altra regola importante contenuta nel documento Oic 16, secondo cui il processo di ammortamento può subire delle interruzioni in relazione all’individuazione del valore da ammortizzare. Il principio contabile prevede che il processo di ammortamento deve essere interrotto se, in seguito all’aggiornamento della stima, il valore residuo del bene risulta pari o superiore al valore netto contabile. In buona sostanza, lo scenario nel nuovo principio contabile è il seguente: da un lato non è più possibile non assoggettare ad ammortamento i fabbricati civili, ma nel contempo l’ammortamento deve essere interrotto in tutti quei casi (e sono frequenti) in cui il valore netto residuo stimato sia superiore al valore netto contabile. È pertanto probabile che in molti casi tali fabbricati continueranno a non essere ammortizzati, poiché il valore residuo (stimato al termine della vita utile) potrà risultare superiore al valore netto contabile.