La CTP di Milano, con la sentenza n. 4698/2019, ha affermato che la contestazione dell’amministrazione finanziaria basata sull’analisi dei prezzi di trasferimento e condotta tramite il metodo Tnmm (Transaction Net Margin Metod) risulta essere viziata qualora il criterio di selezione delle società comparabili è inadeguato poiché appiattito su un codice di attività (Ateco) «residuale» e in quanto tale utilizzato da una pluralità di soggetti dalle attività più disparate, a nulla rilevando che le aziende comparate siano state individuate dal database Aida edito dal Bureau Van Dijck.