Il 27 ottobre 2019 il CNDCEC ha pubblicato il documento riassuntivo degli indici per la verifica dell’esistenza della crisi di impresa, in osservanza a quanto previsto dall’articolo 13, comma 2, D.Lgs. 14/2019, ovvero il nuovo Codice della Crisi e dell’Insolvenza dell’Impresa. Per quanto attiene al sindaco e al revisore, l’articolo 13 del Codice al primo comma rubricato “Indicatori della crisi” prevede che questi ultimi siano da ravvisare negli squilibri economici, patrimoniali e finanziari e misurati attraverso appositi indici. La norma si limita ad indicare che gli indici devono misurare la sostenibilità del debito nell’orizzonte temporale di 6 mesi e la continuità aziendale fino al termine dell’esercizio, o almeno per sei mesi se la durata residua è inferiore, e richiama solamente due indici significativi: il rapporto tra flussi di cassa attesi e gli oneri dell’indebitamento e quello tra mezzi propri e mezzi di terzi.
Il documento presentato dal CNDCEC fornisce un approccio metodologico che si articola nelle seguenti fasi:
Fase 1: verifica dello squilibrio patrimoniale attraverso la misurazione del patrimonio netto con frequenza trimestrale e sulla base di un bilancio intermedio. Se il patrimonio netto è negativo ne deriva automaticamente l’esistenza di fondati indizi di crisi e quindi la ricorrenza dell’obbligo di segnalazione. Se il patrimonio netto è positivo si passa alla fase 2;
Fase 2: calcolo del rapporto tra flussi attesi e impegni finanziari (cosiddetto DSCR) sulla base di un budget di tesoreria con orizzonte almeno semestrale. Il DCSCR deve essere maggiore di 1 quando i flussi attesi a numeratore sono sufficienti a coprire gli impegni assunti a denominatore, per cui in questa situazione non ricorre obbligo di segnalazione; al contrario, se il DSCR è inferiore all’unità, il sindaco e il revisore dovranno procedere alla segnalazione all’OCRI;
Fase 3: in caso di inaffidabilità del budget di tesoreria (e conseguentemente del DSCR) devono essere esaminati gli indici sottostanti (Allegato 1) e, solamente in caso di superamento delle soglie per tutti i cinque indici riportati sotto, si dovrà procedere alla segnalazione.