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Iva, trasferimenti intra UE senza rappresentante fiscale

Pubblicato il 21 novembre 2019 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Uniformata e semplificata a livello unionale la disciplina del contratto di call of stock, noto come contratto di consignment stock. Con la Direttiva UE 2018/1910 è stato introdotto nella Direttiva Iva (2006/112/Ce) l’articolo 17-bis, secondo cui l’operazione si considera effettuata solo al momento del trasferimento del diritto di disporre dei beni come proprietario in favore del soggetto destinatario dei beni. In virtù di detta norma, che entrerà in vigore il prossimo 1° gennaio 2020, l’intera operazione non è più fittiziamente distinta in 2 operazioni, ma costituisce una cessione e un acquisto intracomunitario che si realizzano dopo l’effettivo trasferimento dei beni dallo Stato membro del cedente a quello del futuro acquirente, ovvero quando quest’ultimo preleva i beni già stoccati. La norma individua anche il termine entro cui la suddetta operazione deve essere perfezionata, che è stato previsto di 12 mesi dall’arrivo dei beni. Il decorso del termine senza che l’acquirente abbia prelevato i beni e senza che gli stessi rientrino nello Stato membro di partenza, comporta l’applicazione della regola secondo cui i beni configurano operazioni intracomunitarie assimilate, con un trasferimento a sé stessi, con il conseguente obbligo per il cedente di assumere una posizione fiscale Iva nello Stato di arrivo dei beni.


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