Manca meno di un mese alla scadenza del 16 dicembre, entro cui le Srl (e le cooperative) già costituite alla data del 16 marzo scorso e che hanno superato negli ultimi due esercizi i nuovi limiti previsti dall’articolo 2477, comma 2, lettera c), cod. civ. devono provvedere (salvo proroghe dell’ultima ora) alla nomina dell’organo di controllo e, se necessario, adeguare l’atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni.
Sussistendo le condizioni che determinano l’obbligo in esame, considerando gli orientamenti dottrinali prevalenti, la srl può scegliere tra le seguenti 3 diverse soluzioni.
Soluzione 1
Controllo di legalità → Sindaco unico o Collegio sindacale
Controllo contabile → Revisore / Società di revisione
Soluzione 2
Controllo di legalità → Sindaco unico o Collegio sindacale
In tale ipotesi lo statuto deve prevedere che il controllo contabile sia esercitato dal Sindaco unico / Collegio sindacale (composto esclusivamente da revisori). In mancanza di tale previsione statutaria è obbligatoria la nomina di un Revisore / Società di revisione.
Soluzione 3
Controllo contabile → Revisore / Società di revisione
Il controllo di legalità è posto in capo (“di competenza”) ai soci ai sensi degli artt. 2476 e 2409, C.c..
Va evidenziato che in caso di mancata nomina non sono previste specifiche sanzioni. Tuttavia, come stabilito dal citato art. 2477, il Tribunale può provvedere alla nomina dell'organo di controllo / revisore su richiesta di qualsiasi soggetto interessato ovvero su segnalazione del Conservatore del Registro delle Imprese.